Focus – Cos’è il Trattato di Dublino?

Passo della Morte Ventimiglia
stazione Ventimiglia
La stazione di Ventimiglia. Sulla sinistra un treno francese, sulla destra un treno italiano

di Luca Vanelli

Quando ci si approccia al tema delle migrazioni non è raro sentire parlare del “Trattato di Dublino”. La sua eventuale modifica – tema scottante per gli organi istituzionali europei – rappresenta un banco di prova fondamentale per testare la solidità dell’UE. Ma in cosa consiste questo trattato?

COS’è IL TRATTATO DI DUBLINO?

“La Convenzione di Dublino è stata firmata nel 1990 da 12 stati dell’Unione europea ed è entrata in vigore l’1 settembre 1997”, si legge su “il Post”. Il suo obiettivo è “chiarire quale stato deve esaminare la domanda ed eventualmente fornire asilo ai rifugiati”, particolare categoria di migranti in fuga da contesti di guerra o persecuzioni, il cui status è riconosciuto dalla Convenzione ONU firmata a Ginevra nel 1951 e da varie direttive europee.

Gli accordi di Dublino non stabiliscono quindi i criteri che ogni stato deve utilizzare per decidere se un rifugiato meriti o meno il diritto di asilo, ma solo quale paese debba occuparsi della pratica. Tutti i paesi europei hanno il dovere di accogliere i rifugiati, ma hanno anche il diritto di decidere su quali basi farlo.

La Convenzione è nata per “adottare una pratica comune in tutta Europa ed evitare che un richiedente asilo possa fare domanda in più stati dell’Unione, creando conflitti di responsabilità”. La prima Convenzione prevedeva i due punti chiave conservati fino ad oggi:

1) Lo Stato responsabile della gestione della domanda di asilo di ciascun rifugiato è quello in cui abitano legalmente i suoi parenti stretti, o dal quale ha già ricevuto un permesso di soggiorno”.

2) “In assenza di legami accertati, lo Stato che si fa carico della domanda e dell’accoglienza è il primo in cui il rifugiato mette piede”.

La Convenzione è stata modificata due volte:
– Nel 2003 sono stati introdotti criteri più precisi per la gestione di minori ed è stato riaffermato il rispetto dell’unità familiare come principio fondamentale.
– Nel 2013 è stata introdotta la possibilità che uno Stato rifiuti di trasferire un rifugiato nello Stato deputato nel caso in cui quest’ultimo riservargli un trattamento disumano.

COME FUNZIONA?

“Esiste una banca dati centrale, Eurodac, in cui vengono registrati dati e impronte di chiunque attraversi irregolarmente le frontiere di uno Stato membro o presenti richiesta di protezione internazionale”, si legge su un articolo di Open Migration. In sintesi, Eurodac “consente di stabilire in quale Stato membro sia avvenuto il primo ingresso in Europa di un richiedente asilo, laddove sia stato identificato”.

Nel caso l’identificazione non avvenga, come spesso accade oggi in Italia, “è sufficiente un biglietto del treno o uno scontrino per testimoniare il passaggio dal territorio italiano”. Per questo, anche a Ventimiglia, molto spesso i migranti abbandonano documenti, biglietti e tutto ciò che attesta il loro passaggio in Italia.

Se emergono dubbi sulla competenza di uno Stato nella gestione della domanda di asilo, “si apre una fase di accertamento – “fase Dublino”  che sospende l’esame della domanda di asilo”. In questo caso, le autorità competenti – individuato il Paese in cui il richiedente asilo è già stato segnalato – chiederanno ai rispettivi colleghi “di prendersi carico della domanda”. Lo Stato membro competente è obbligato ad assecondare tale richiesta.

Passo della Morte Ventimiglia
5. Alcuni migranti scelgono il ‘Passo’ come ultima alternativa, dopo aver tentato di scavalcare la frontiera in treno o a piedi, seguendo il corso dell’autostrada

LIMITI E PROBLEMI

Le norme di Dublino hanno manifestato nel tempo diversi problemi, soprattutto pratici, che impediscono una gestione efficace dei flussi e complicano la vita dei migranti, già esasperati dopo anni di viaggio.

Prima di tutto, le norme “sono state concepite immaginando flussi regolari di rifugiati”, si legge sempre su Il Post. Le procedure di analisi della domanda “dovrebbero essere spedite” e, invece, “in vari paesi (fra cui l’Italia), occupano vari mesi in cui il rifugiato si trova in una specie di limbo”.

Inoltre, esiste una logica fallace per cui “lo Stato individuato dal Regolamento Dublino come competente a esaminare la domanda sarà poi anche lo Stato in cui la persona dovrà restare una volta ottenuta la protezione”, si legge su Open Migration.
Attualmente, una persona cui sia riconosciuta la protezione internazionale “può circolare per tre mesi all’interno dell’Unione, ma non trasferirsi legalmente in un altro Stato per lavorare, studiare o vivere stabilmente”. Di fatto, “un rifugiato riconosciuto dall’Italia non è un rifugiato anche per la Germania”. Questo perché “nell’ordinamento dell’Unione non esiste il principio del mutuo riconoscimento della protezione internazionale”.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL TESTO: DUBLINO IV

Dal 2016, le istituzioni europee stanno discutendo la modifica del Regolamento di Dublino. La principale proposta che passerà al vaglio del Consiglio Europeo questa primavera è quella formulata dalla Libe (la commissione del Parlamento Europeo competente su Libertà civili, Giustizia e Affari interni).

La riforma comprende due novità radicali e fondamentali:

1) Abolizione del principio del paese di primo ingresso,
sostituito da un “meccanismo di ricollocamento basato su un sistema di quote, cui sono obbligati a partecipare tutti gli stati membri dell’UE”, si legge su Internazionale.
Una volta arrivato in Europa, “il richiedente saprà che è irrilevante il punto di ingresso”. In tal modo, “non si creeranno fenomeni di fuga che hanno caratterizzato i flussi migratori degli ultimi vent’anni in Europa”, commenta Gianfranco Schiavone (vicepresidente dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione – Asgi) sempre su Internazionale.

2) Importanza ai legami familiari e significativi:
“per la prima volta viene tenuto conto dei legami familiari e viene introdotto il concetto di legami significativi”, spiega Schiavone. Ciò significa che se una persona ha frequentato la scuola o ha avuto precedenti soggiorni in un paese può chiedere di essere spostato in quel paese.

La proposta della Commissione ha avuto l’appoggio del Parlamento Europeo il 16 Novembre 2017. È importante sottolineare che, dopo l’approvazione del 19 Ottobre in Commissione Libe, il testo non avrebbe dovuto passare in aula: 88 europarlamentari – rappresentanti soprattutto di paesi dell’Est Europa e del blocco di Visegrad, tendenzialmente contrari alla riforma – avevano infatti chiesto che fosse messa al voto in aula (?).

Questo è solo l’inizio del vero scontro che ci sarà nel Consiglio Europeo, l’organo che dovrà approvare definitivamente l’attuazione della riforma del Trattato di Dublino.

(Il reportage è pubblicato in collaborazione con The Subway Wall – visita il sito)

[FONTI E APPROFONDIMENTI –
– Come funziona il Trattato di Dublino – Il Post
– Che cos’è il Regolamento di Dublino – Open Migration
Come cambia il Regolamento di Dublino – Open Migration
Il parlamento europeo dà il via libera alla riforma di Dublino sull’Asilo – Internazionale]